Pur propendendo per la tesi che riconduce l’assegno per i nuclei famigliari con almeno tre figli ex art 65 L 448/1998 alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art 3, lettera j) (prestazioni famigliari) del Regolamento 883/2004 – alle quali si applica quindi il principio di parità di trattamento ex art 12. della direttiva 2011/98 anche per i titolari di permesso unico di lavoro -, la Corte di Appello Genova rinvia questione pregiudiziale, tanto sulla qualificazione del beneficio quanto sulla esclusione dei soggetti titolari di permesso unico di lavoro, alla Corte di Giustizia ex art 267 TFUE.
Prestazioni sociali – art 65 L 448/1998 – assegno per i nuclei famigliari con almeno tre figli– Regolamento 883/2004 -art. 12 direttiva 2011/98 –cittadini extra UE titolari di permesso unico di lavoro– rimessione questione pregiudiziale Corte UE – art 267 TFUE