Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 7 novembre 2016

E’ rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art.11 comma 13 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 laddove prevede che ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni di cui all’art.11 L. 431/1998 i cittadini stranieri devono risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione poiché la norma, nel prevedere detto requisito, contrasta con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – art.11 L. 431/1998 – art.11 comma 13 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 – residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in regione –   contrasto con art. 3 Cost. – eccezione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza

Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 7 novembre 2016, pres. est. Picciau, XXX, ASGI, APN (avv.to Guariso) c. Regione Lombardia (avv.to Tamborino) c. Comune di Milano    

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