Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 10 settembre 2014, causa C‑270/13

L’art. 45, paragrafi 1 e 4 TFUE consente di escludere dall’ambito di applicazione del principio di libera circolazione l’accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, ma tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri. Conseguentemente, nel diritto italiano, non è consentito prevedere il requisito della nazionalità per accedere alla carica di direttore dell’autorità portuale.

 

 Accesso del cittadino comunitario al pubblico impiego – Articolo 45, paragrafi 1 e 4, TFUE – Principio di libera circolazione dei lavoratori – Deroga per l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione – Impieghi nei quali i poteri coattivi vengono esercitati solo in modo occasionale – Non rientrano nella deroga – Direttore dell’autorità portuale di Brindisi – Richiesta della nazionalità italiana – Contrasto con il Trattato – Sussiste.

CGE-10.9.14-causa-C-270.13-Haralambidis-c.-Casilli-e-Autorità-Portuale-di-Brindisi-e-altri

Il commento

 

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