Tribunale di Arezzo, sotto sezione Lavoro, sentenza del 13 luglio 2016

È illegittima la richiesta di restituzione da parte dell’INPS delle quote di assegno sociale maturate durante l’assenza temporanea dello straniero dal territorio nazionale quando lo straniero titolare della prestazione mantiene la residenza anagrafica, non avendo l’INPS il poter di escludere,  in presenza di detta attestazione, che lo straniero abbia mantenuto sul territorio nazionale la propria dimora abituale ai sensi dell’art 43 c.c. (nella specie l’interessata era rimasta assente per un totale di circa 3 mesi in tre anni durante il periodo estivo)

Prestazioni sociali – assegno sociale – art. 3 comma 6 L. n. 335 del 1995 – requisito della residenza sul territorio – allontanamenti temporanei – irrilevanza – richiesta di restituzione da parte dell’ Inps – infondatezza – fattispecie

Tribunale di Arezzo, Sotto Sezione Lavoro, est. Pucci, sentenza del 13 luglio 2016, XXX (avv.te Caroti e Parenti) c. Inps (avv.to Calzone)

 

 

 

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