Tribunale di Bergamo, ordinanza del 26 settembre 2016 

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 comma 19 L 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di lungo periodo la concessione del beneficio dell’assegno sociale previsto dall’art. 3 comma 6, L. 335/1995 e successive integrazioni, per violazione degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma in relazione all’art. 14 CEDU e 3 della Costituzione.

Prestazioni sociali – assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 – requisito del permesso di lungoperiodo – art. 80 comma 19 L. 388/2000 – contrasto con gli artt. 10 comma 1, 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 14 CEDU, art.3 Cost. – questione di illegittimità costituzionale – rilevanza e non manifesta infondatezza.

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 26 settembre 2016,  est. Azzolini, XXX (avv.ti Guariso, Neri, Lavanna) c. INPS _

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