Tribunale di Milano, ordinanza del 6 novembre 2015

Non sussiste alcuna ragionevole correlabilità tra la finalità perseguita dal legislatore con l’istituzione dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 e la esclusione da detta provvidenza delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo. Pertanto, in forza di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, il diniego di tale assegno – da parte del Comune – alle donne straniere con permesso di soggiorno ordinario deve essere qualificato come discriminazione.

Assegno di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 – Diritto della madre straniera priva di permesso di lungo periodo – Sussiste – Diniego dell’assegno da parte del Comune – Discriminazione – Sussiste

Ordinanza: Tribunale di Milano, est. Di Lorenzo, ordinanza del 6.11.2015, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (avv.to Fanara) e Comune di Milano (contumace)

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