Tribunale di Modena, sezione Lavoro, ordinanza del 30 settembre 2016

Lo straniero di cittadinanza marocchina che non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 direttiva 2011/98 e dall’art. 65 dell’ accordo Euromediterraneo UE-Marocco – a percepire l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione al cui accertamento consegue la condanna al pagamento della prestazione.

Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – cittadini extra UE che non sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo – art. 12 direttiva 2011/98 e art.65 accordo Euromediterraneo UE- Marocco – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste

Tribunale di Modena, sez. lavoro, ordinanza del 30 settembre 2016, est. Bettini, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. Comune di Modena (avv.ti Villani e Maini) e INPS (avv.to Basile)

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