Lo straniero di cittadinanza marocchina che non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 direttiva 2011/98 e dall’art. 65 dell’ accordo Euromediterraneo UE-Marocco – a percepire l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione al cui accertamento consegue la condanna al pagamento della prestazione.
Prestazioni sociali – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè – cittadini extra UE che non sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo – art. 12 direttiva 2011/98 e art.65 accordo Euromediterraneo UE- Marocco – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste