Tribunale di Rovereto, sezione Lavoro, ordinanza del 29 settembre 2016

Il cittadino extra Ue familiare di un cittadino dell’Unione ha diritto – in quanto titolare di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 direttiva 2011/98 – a percepire l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014. Il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione al cui accertamento consegue la condanna al pagamento della prestazione.

Prestazioni sociali – assegno di natalità – art. 1 comma 125 L. 190/2014 – familiare extra UE di cittadino dell’Unione – parità di trattamento – diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste

Tribunale di Rovereto, ordinanza del 29 settembre 2016, est.Cuccaro, XXX (avv.to Turella) c. INPS (avv.ti De Pompeis e Odorizzi)

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