Con le consecutive sentenze n. 3998/2016 Reg. Prov. Coll., n. 3999/2016 Reg. Prov. Coll., n. 4000/2016 Reg. Prov. Coll. e n. 4002/2016 Reg. Prov. Coll. il Consiglio di Stato, la più alta Corte amministrativa italiana ha annullato i trasferimenti di più richiedenti protezione internazionale in Bulgaria.
L’Alta Corte italiana, infatti, ritiene, sulla base delle allegazioni fornite dalla difesa dei ricorrenti, altamente probabile il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti qualora i richiedenti protezione fossero stati trasferiti in Bulgaria: “Ritiene il Collegio che sia fondato il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Bulgaria, cosicché deve ritenersi impossibile il trasferimento del ricorrente”.
Le circostanze notorie raccolte dalla difesa dei ricorrenti sono, secondo il Consiglio di Stato, “sufficienti a far ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E”.
Si tratta di una decisione di fondamentale importanza perché per la prima volta in Italia un Tribunale dichiara la Bulgaria Paese membro non sicuro e ne annulla il trasferimento.
Consiglio di stato, sentenza n. 3999/2016
Per informazioni: Loredana Leo 3470339581, avv.loredanaleo@gmail.com
English version
The Highest Italian Administrative Court quashed the decision to transfer asylum seekers to Bulgaria considering it an unsafe country.
With the decisions n. 3998/2016 Reg. Prov. Coll., n. 3999/2016 Reg. Prov. Coll., n. 4000/2016 Reg. Prov. Coll. e n. 4002/2016 Reg. Prov. Coll , th e Highest Italian Administrative Court quashed the decision to transfer numerous asylum seekers to Bulgaria.
Based on the allegations provided by the defense, the Court considered highly likely that asylum seekers be subject to inhuman and degrading treatment if they were to be transferred to Bulgaria.
“For the Court the risk for asylum seekers to be subjected to inhuman and degrading treatment in Bulgari a is real. Because of this, the transfer of the applicant there is impossible”.
Thecircumstances collected by the defense of the applicants are, according to the Court, “Sufficient to consider real the risk that the contested measure exposes the applicant of being subjected to treatment contrary to humanitarian principles and with art. 4 of the EU Charter of Fundamental Rights”
Foto credit: Roberto Macagnino – Flickr – CC BY-NC-ND 2.0