Emergenza Nord Africa : condizioni pessime e distrazione di fondi, la Corte dei Conti condanna i gestori al risarcimento

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Individuato un danno erariale costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla distrazione dei fondi vincolati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità. La Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità degli indagati condannandoli al risarcimento del danno a favore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio.

 

Nella primavera dell’anno 2011, era stato decretato lo stato di emergenza (DPCM del 12 febbraio 2011 fino al 31 dicembre 2011, poi prorogato con DPCM del 6 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012)  in relazione allo straordinario afflusso di cittadini nord africani sbarcati in Italia per lo più presso l’isola di Lampedusa e, in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva formulato apposite direttive per la gestione e l’assegnazione dei profughi (cui poi veniva concesso lo status di rifugiato) agli uffici territoriali della Protezione civile siti presso le varie regioni d’Italia e, quindi, anche presso la Regione Lazio.Tali uffici dovevano designare i “Soggetti gestori” ai quali doveva competere in toto la gestione di tutti i servizi assistenziali e socio sanitari da fornire ai richiedenti asilo.

Dall’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza, è risultato, però, che le spese sostenute non sono state svolte dall’ ente gestore che non disponeva nè di locali propri né di strutture alloggiative e/o di mense presso le quali ospitare i rifugiati e somministrare i servizi socio assistenziali per i quali erano stati stanziati in suo favore i fondi regionali. L’indagine ha messo in evidenza che l’ente gestore si era avvalso di ulteriori soggetti esterni, delegando ad essi la totalità dei servizi necessari per la realizzazione del progetto di accoglienza.

La scelta dei soggetti terzi è stata effettuata in totale libertà da parte del soggetto gestore senza effettuare alcuna procedura ad evidenza pubblica e sulla base delle stesse deroghe normative motivate dallo stato di emergenza in atto con le quali il soggetto gestore era stato scelto dal soggetto attuatore per lo svolgimento del progetto.

Nella sentenza la Corte dei Conti ricorda che “le condizioni alloggiative erano pessime e non qualificabili in alcun modo” come anche confermato da un richiedente asilo che aveva riferito “sulla fatiscenza della struttura, come pure sulle censurabili modalità alloggiative (ospiti ammucchiati nelle stanze su letti a castello, bagni in comune in numero assolutamente insufficiente, somministrazione di sola colazione e pranzo senza cena e neppure sempre in tutti i giorni, nonostante fosse previsto il trattamento di pensione completa)“.

Inoltre le gravi irregolarità nel trattamento dei rifugiati erano comprovate dallo stato di agitazione e dai disordini che gli immigrati stessi avevano creato dovute al malcontento determinato dalla deprecabile accoglienza e dalla totale assenza di alcuni servizi socio sanitari, e tali rivendicazioni sono state riportate anche dalla stampa locale.” continua la Corte nella sentenza.

Le risultanze investigative hanno, pertanto, individuato un danno erariale costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla distrazione dei fondi vincolati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità. La Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità degli indagati condannandoli al risarcimento del danno a favore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio.

Corte dei Conti, Sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 319 del 21 novembre 2016

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