Illegittimo un rimpatrio di un richiedente asilo senza aver atteso l’esito del ricorso

L’avvocato della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha reso note le sue conclusioni in merito alla richiesta presentata dal Consiglio di Stato del Belgio riguardante il caso di un richiedente asilo a cui era stata rigettata la domanda di protezione internazionale .

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell’attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall’articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall’articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall’articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri – sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.

Qui le conclusioni dell’avvocato delle CGUE

 Si rimane in attesa della decisione finale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

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