Residenza dei richiedenti asilo : nei centri di accoglienza ribadito il diritto

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Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha diramato la circolare n. 5 del 18 maggio 2017, relativa all’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

L’articolo 8, dl 17/2/2017, n. 13  “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017, ha introdotto l’art. 5-bis, che, in tema di iscrizione anagrafica,  al comma 1  prevede che ” l’istituto della convivenza anagrafica, di cui all’art. 5 del regolamento anagrafico (DPR 223/1989) possa essere applicato sia nella ipotesi in cui l’interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato individualmente in anagrafe”.

Al comma 2  si sancisce ” l’obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”.

Il comma 3, prevede che :” La comunicazione del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1″.

Viene, dunque, introdotta una speciale procedura di cancellazione della residenza anagrafica dei richiedenti asilo, ma, contestualmente, si conferma il diritto all’iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri in ogni struttura di accoglienza, cosi’ come già previsto dalla normativa in vigore.

La circolare

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