Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 19 settembre 2019, n. 6249

In materia di rinnovo di permesso di soggiorno per lavori autonomo, va rinnovato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di un cittadino straniero nonostante i requisiti di reddito non siano raggiunti nel periodo previsto, se i criteri di reddito vengono invece raggiunti l’anno successivo a quello di riferimento.L’adozione di un nuovo diniego basato sull’insufficienza del reddito, in luogo del rilascio di un permesso annuale per attesa occupazione, contrasta con la lettera e con la ratio della normativa di riferimento.

Ricordando la regola più generale di ragionevolezza relativa alla tollerabilità di temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito in conformità alla “ratio” di tutta la normativa sui requisiti di reddito riportata , il Consiglio di Stato riafferma che tale regola  è valida a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale.

 


La sentenza


 

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