Corte d’Appello di Firenze, sentenza 12 maggio 2020

Costitusce discriminazione il rigetto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 (c.d. bonus bebè) a una cittadina extra UE in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI in quanto la prestazione, proprio perché costituente diritto soggettivo ed erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle di cui all’art. 3 del Regolamento CE 833/2004, può essere inclusa nella nozione di sicurezza sociale, come definita  dalla Corte di Giustizia e da ciò deriva l’immediata soggezione del legislatore nazionale, nella relativa disciplina, alle norme dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, esse aventi nella specifica materia l’efficacia propria dei trattati ex art. 6 del Trattato UE (come modificato dal Trattato di Lisbona).

bonus bebé – art. 1 comma 125 l. 190/2014 – rientra nella nozione di sicurezza sociale  – art. 3 Regolamento CE 883/2004 – art. 12 direttiva 2011/98/UE – art. 6 Trattato UE – cittadino extra UE con permesso di soggiorno per motivi familiari – diritto – sussiste – esclusione – discriminazione -sussiste

Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 12 maggio 2020, pres. D’Amico, INPS (avv.ti Gorgoni, Fallaci e altri) c. XXX (avv.Brotini)

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