Corte d’Appello di Firenze, sentenza 6 febbraio 2018

La prestazione di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, nella parte in cui riconosce il bonus bebè ai soli cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo contrasta con quanto disposto all’art. 12 della direttiva 2011/98 che riconosce ai titolari di permesso unico lavoro la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/2004 . La Direttiva in questione è direttamente applicabile nell’ordinamento interno trattandosi di una norma chiara e incondizionata.

art.1 comma 125, L. 190/2014 – bonus bebé – illegittima esclusione cittadini extra UE con permesso unico lavoro – discriminazione – sussiste- violazione art. 12 – direttiva 2011/98  –  direttamente applicabile

Corte appello Firenze, sentenza del 6 febbraio 2018, pres. Nisticò, xxx (avv. Randellini) c. INPS (avv. Fallaci e Maio)

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