Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 ottobre 2018

Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario di cui all’art. 8 comma 16 L. 537/1993 e deve essere riconosciuto in favore del richiedente asilo anche avendo riguardo alla sua mera non contestata condizione di “ non occupazione”. La fruizione di agevolazioni di carattere sociale è infatti da estendersi, ai sensi dell’art. 19 co. 7 d.lgs. 150/2011 anche ai soggetti in condizioni di non occupazione in senso ampio (disoccupati e inoccupati)

Esenzione ticket sanitario – art. 8 co.16 L. 537/1993 – non occupazione – art. 19 co. 7 d.Lgs 150/2011 – sussiste violazione

Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 ottobre 2018, pres. Picciau, xxx (avv.ti Guariso e Neri) c. ATS Milano, ASST Fatbenefratelli, ASST Rhodense

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