Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022

E’ sufficiente, in materia di discriminazioni degli stranieri nell’accesso al fondo di sostegno alle locazioni, la disapplicazione dell’art. 29 co. 1 bis  l.r. del FVG n. 1/2016 – il quale impone la produzione di certificazione di “impossidenza” ai soli cittadini extra UE –  in favore dell’applicazione della disciplina italiana in materia di dichiarazioni sostitutive oppure quella vigente in materia di certificazione ISEE (che vale anche per i cittadini extracomunitari e consente di ricostruire la titolarità o meno di immobili abitativi sia in Italia che all’estero) in quanto, seppur l’art.11 comma 1 lettere d) ed f) della direttiva 109/2003 sia direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, l’effetto discriminatorio della norma non riguarda i requisiti sostanziali per l’accesso a una determinata prestazione assistenziale, ma il regime della prova; sicché non vi è  alcun bisogno di individuare, a livello comunitario, una fonte alternativa da cui ricavare i presupposti per la concessione del beneficio.

 

discriminazioni nell’accesso al fondo di sostegno alle locazioni – art. 29 co. 1 bis  l.r. del FVG n. 1/2016 – certificazione di “impossidenza”  – disapplicazione della norma regionale – applicazione della disciplina italiana in materia di dichiarazioni sostitutive  o in materia di certificazione ISEE – effetto discriminatorio riguarda il regime della prova e non i requisiti sostanziali per l’accesso alla prestazione

Corte d’Appello di Trieste, sentenza del 4 febbraio 2022, est. Benvegnù, Regione FVG (avv.ti Croppo e altri) c. xxx (avv. Guariso e Bove)

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