Corte di Appello di Milano, sentenza del 29 giugno 2020, n. 1819

Secondo la Corte di Appello di Milano sussistono apprezzabili ragioni per riconoscere ad un cittadino proveniente dalla Nigeria la protezione umanitaria che si concretizza in un permesso di natura residuale concedibile a favore di persone per Ie quali, pur non potendo riconoscere loro to status di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, un rinvio nel paese d’origine comporterebbe la perdita di rilevanti opportunitâ sotto un profilo etico-giuridico.Ormai proiettato verso stili di vita inconciliabili con quelli che ha abbandonato, pur non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell’art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/07, come sopra delineato, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso rimpatrio e tanto induce a riconoscere, in riforma dell’impugnata ordinanza, un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.is. Z86/1998.

Corte di Appello di Milano, sentenza del 29 giugno 2020, n. 1819

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