Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 4806

L’omesso avviso al difensore di fiducia dello straniero espulso con decreto prefettizio della fissazione dell’udienza di convalida dell’ordine del questore di accompagnamento alla frontiera, determina la nullità del relativo decreto di convalida, dovendosi così interpretare il disposto dell’art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 271 del 2004, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2004, poiché tale norma, nello stabilire che il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere tempestivamente informato dell’udienza di convalida e di farsi assistere da un difensore di fiducia, va interpretata, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale, nel senso che l’effettività del diritto di difesa può essere assicurata solo se l’assistenza tecnica non si riduce all’adempimento di una mera formalità, ma rappresenta lo strumento per assicurare il rispetto dei principi del giusto processo.

 

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 24 febbraio 2020, n. 4806

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