Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 5757

In tema di estradizione per l’estero, non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l’estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con lla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. – per le quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio – nonché con il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre l’autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.


La sentenza


 

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