Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 2 ottobre 2019 nella causa C-93/18

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.


La sentenza


 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell’Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un’attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro»

Nella causa C‑93/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito), con decisione del 15 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2018, nel procedimento

Ermira Bajratari

contro

Secretary of State for the Home Department,

con l’intervento di:

Aire Centre,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per E. Bajratari, da R. Gillen, solicitor, H. Wilson, BL e R. Lavery, QC;

–        per l’Aire Centre, da C. Moynagh, solicitor, R. Toal, BL, G. Mellon, BL, A. Danes, QC, e A. O’Neill, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da F. Shibli e R. Fadoju, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Brabcová, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren, M. Wolff e P. Ngo, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, rappresentato inizialmente da G. Hesse, successivamente da J. Schmoll, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Ermira Bajratari e il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno, Regno Unito) in merito al suo diritto di soggiorno nel Regno Unito.

 Contesto normativo

3        Ai sensi del considerando 10 della direttiva 2004/38:

«Occorre (…) evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni».

4        L’articolo 2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

(…)

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3)      “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

5        L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», così dispone al paragrafo 1:

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2 che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

6        L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», recita come segue:

«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)      –      di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

–      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)      di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c)».

7        L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(…)».

8        Collocato al capo VI della direttiva 2004/38, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica», l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.      Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.      I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».

 Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

9        La ricorrente nel procedimento principale, la sig.ra Bajratari, cittadina albanese, risiede in Irlanda del Nord dal 2012.

10      Il coniuge della ricorrente nel procedimento principale, il sig. Bajratari, anch’egli cittadino albanese residente in Irlanda del Nord, era titolare di una carta di soggiorno che lo autorizzava a risiedere nel Regno Unito per il periodo compreso tra il 13 maggio 2009 e il 13 maggio 2014. Tale carta di soggiorno gli era stata rilasciata sulla base della sua precedente relazione con la sig.ra Toal, cittadina del Regno Unito, relazione cessata all’inizio dell’anno 2011. Sebbene abbia lasciato il Regno Unito nel 2011 per sposare la sig.ra Bajratari in Albania, nel 2012 è tornato in Irlanda del Nord. La sua carta di soggiorno non è stata mai revocata.

11      La coppia ha tre figli, tutti nati in Irlanda del Nord. I loro primi due figli hanno ottenuto un certificato di cittadinanza irlandese.

12      Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Bajratari ha svolto diverse attività lavorative a partire dal 2009 e che, almeno dal 12 maggio 2014, data di scadenza della sua carta di soggiorno, egli lavora illegalmente, dal momento che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro. Inoltre, si rileva che nessun familiare si è mai trasferito né ha mai risieduto in un altro Stato membro dell’Unione e che le sole risorse economiche di cui dispone la famiglia sono costituite dal reddito del sig. Bajratari.

13      Dopo la nascita del suo primo figlio, la sig.ra Bajratari ha presentato domanda, il 9 settembre 2013, presso l’Home Office (Ministero dell’Interno, Regno Unito) per il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi della direttiva 2004/38, invocando il suo status di genitore che provvede effettivamente alla custodia del figlio, cittadino dell’Unione, e facendo valere che un diniego di carta di soggiorno avrebbe privato suo figlio del godimento dei suoi diritti di cittadino dell’Unione.

14      Tale domanda è stata respinta con una decisione del 28 gennaio 2014 del Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno) per due motivi, ossia, in primo luogo, per il fatto che la sig.ra Bajratari non aveva la condizione di «familiare», ai sensi della direttiva 2004/38, e, in secondo luogo, che suo figlio non soddisfaceva il requisito di autosufficienza economica previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. La condizione relativa all’«assicurazione malattia che copre tutti i rischi» non è stata tuttavia contestata.

15      L’8 giugno 2015 il First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione Immigrazione e Asilo, Regno Unito)] ha respinto il ricorso presentato dalla sig.ra Bajratari avverso la decisione dell’Home Office (Ministero dell’Interno). Il 6 ottobre 2016 l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno Unito] ha respinto il secondo ricorso della sig.ra Bajratari. Quest’ultima ha quindi presentato dinanzi alla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) una domanda di autorizzazione al ricorso di impugnazione avverso la sentenza dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)].

16      Il giudice del rinvio osserva che la Corte ha in precedenza dichiarato che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, secondo la quale un cittadino dell’Unione deve disporre di risorse economiche sufficienti, è soddisfatta qualora tali risorse siano a disposizione di detto cittadino, e non esiste alcun requisito in merito alla loro provenienza (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punto 30, e del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, punto 27). Tuttavia, detto giudice rileva che la Corte non si è pronunciata specificamente sulla questione se debbano essere presi in considerazione i redditi provenienti da un’attività lavorativa illegale ai sensi del diritto nazionale.

17      In tali circostanze, la Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un reddito da attività lavorativa illegale ai sensi della normativa nazionale possa dimostrare, in tutto o in parte, la disponibilità di risorse sufficienti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2004/38].

2)      In caso di risposta affermativa, se il requisito previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [di detta direttiva] possa essere soddisfatto qualora l’attività lavorativa sia considerata precaria unicamente in ragione del suo carattere illegale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

18      Il governo del Regno Unito rileva che, successivamente all’introduzione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, i primi due figli della sig.ra Bajratari si sono visti revocare la cittadinanza irlandese, cosicché essi non godono più della cittadinanza dell’Unione né dei diritti che ne derivano. Pertanto, tale governo sostiene che le problematiche sollevate nelle questioni pregiudiziali sono divenute di natura meramente ipotetica e che, pertanto, la Corte deve rifiutarsi di rispondere a dette questioni.

19      La sig.ra Bajratari e l’Aire Centre precisano che è stato proposto un ricorso giurisdizionale al fine di contestare la decisione delle autorità irlandesi di annullare la cittadinanza dei due primi figli della sig.ra Bajratari e che tale ricorso è attualmente pendente dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda).

20      A tale riguardo, occorre rilevare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 27 giugno 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la sig.ra Bajratari è stata autorizzata a contestare, mediante ricorso giurisdizionale, le decisioni che invalidano i certificati di cittadinanza irlandese dei suoi primi due figli.

22      Peraltro, nessuno dei suddetti elementi del fascicolo consente di stabilire che tali decisioni siano diventate definitive.

23      Inoltre, a seguito di una richiesta di chiarimenti che la Corte, in applicazione dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, ha rivolto al giudice del rinvio, quest’ultimo ha precisato che, pur essendo possibile che la controversia principale diventi priva di oggetto a seguito della perdita della cittadinanza irlandese dei due minori interessati, essa era tuttavia ancora pendente a tale data e restava valida.

24      In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

25      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.

26      In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione nati nello Stato membro ospitante e che non hanno mai fatto uso del diritto alla libera circolazione, come i primi due figli della sig.ra Bajratari, la Corte ha già dichiarato che tali cittadini dell’Unione hanno il diritto di avvalersi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni adottate per la sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).

27      Ne consegue che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la direttiva 2004/38 conferiscono, in linea di principio, un diritto di soggiorno nel Regno Unito ai figli della sig.ra Bajratari.

28      Ciò premesso, si deve altresì ricordare che, in forza dell’articolo 21 TFUE, il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri è riconosciuto a ogni cittadino dell’Unione «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi» (sentenza del 30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 75).

29      In particolare, siffatte limitazioni e condizioni sono quelle previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 e, in particolare, quella di disporre di risorse economiche sufficienti al fine di non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva (sentenza del 30 giugno 2016, NA, C‑115/15, EU:C:2016:487, punto 76).

30      Per quanto riguarda, in particolare, la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, la Corte ha già dichiarato che, sebbene il cittadino dell’Unione debba disporre di risorse economiche sufficienti, il diritto dell’Unione non contiene, tuttavia, alcun requisito in merito alla provenienza di dette risorse, potendo queste ultime essere fornite, in particolare, dal cittadino di uno Stato terzo, genitore dei cittadini dell’Unione minorenni interessati (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

31      Pertanto, il fatto che le risorse di cui un cittadino dell’Unione minorenne intende avvalersi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, provengano dai redditi ricavati, dal suo genitore cittadino di uno Stato terzo, dall’attività lavorativa che quest’ultimo esercita nello Stato membro ospitante, non osta a che la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche, sancita da detta disposizione, possa essere considerata soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 76).

32      Occorre verificare se tale conclusione si imponga anche qualora il genitore del cittadino dell’Unione minorenne non disponga di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro nello Stato membro ospitante.

33      A tale riguardo, occorre sottolineare che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che, ai fini di tale disposizione, possano essere prese in considerazione solo le risorse derivanti dall’attività lavorativa svolta da un cittadino di uno Stato terzo, genitore di un cittadino dell’Unione minorenne, munito di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro.

34      Infatti, detta disposizione si limita ad esigere che i cittadini dell’Unione interessati abbiano la disponibilità di risorse economiche sufficienti per evitare che essi diventino, durante il loro soggiorno, un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, senza stabilire nessun’altra condizione, in particolare per quanto riguarda l’origine di tali risorse economiche.

35      Peraltro, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, poiché il diritto alla libera circolazione, in quanto principio fondamentale del diritto dell’Unione, costituisce la regola generale, le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere interpretate nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione e dal principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

36      Il rispetto di tale principio implica che le misure nazionali adottate in applicazione delle condizioni e limitazioni prescritte da tale disposizione devono essere appropriate e necessarie per raggiungere lo scopo perseguito (v., in tal senso, per quanto riguarda strumenti del diritto dell’Unione anteriori alla direttiva 2004/38, sentenza del 23 marzo 2006, Commissione/Belgio, C‑408/03, EU:C:2006:192, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), ossia la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

37      A tale riguardo, è vero che, quando le risorse economiche di cui dispone un cittadino dell’Unione minorenne per il sostentamento suo e dei suoi familiari durante il suo soggiorno nello Stato membro ospitante provengono da redditi derivanti da un lavoro svolto, in tale Stato membro, dal suo genitore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro, tenuto conto della situazione precaria di quest’ultimo, a causa del carattere illegale del suo soggiorno, è maggiore il rischio che si verifichi la perdita delle risorse economiche sufficienti e che tale cittadino dell’Unione minorenne diventi un onere a carico del sistema di assistenza sociale.

38      In tale prospettiva, una misura nazionale consistente nell’escludere tali redditi dalla nozione di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, consentirebbe certamente la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale disposizione.

39      Tuttavia, occorre sottolineare che, al fine di proteggere gli interessi legittimi dello Stato membro ospitante, la direttiva 2004/38 contiene disposizioni che consentono a quest’ultimo di agire in caso di perdita effettiva delle risorse finanziarie, al fine di evitare che il titolare del diritto di soggiorno diventi un onere per le finanze pubbliche di detto Stato membro.

40      In particolare, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare nel territorio dello Stato membro ospitante, sulla base dell’articolo 7 di tale direttiva, è mantenuto solo finché tali cittadini e i loro familiari soddisfano le condizioni fissate da detta disposizione (sentenza del 16 luglio 2015, Singh e a., C‑218/14, EU:C:2015:476, punto 57).

41      L’articolo 14 della direttiva 2004/38 consente così allo Stato membro ospitante di controllare che i cittadini dell’Unione e i loro familiari che beneficiano del diritto di soggiorno soddisfino le condizioni previste a tale riguardo dalla direttiva 2004/38 durante tutto il loro soggiorno.

42      In tali circostanze, un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche, enunciata all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne non può avvalersi, ai fini di tale disposizione, dei redditi provenienti dall’attività lavorativa esercitata, nello Stato membro ospitante, dal suo genitore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro ospitante, aggiungerebbe a tale condizione un requisito relativo all’origine delle risorse economiche fornite da tale genitore, che costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno del cittadino dell’Unione minorenne interessato, garantito dall’articolo 21 TFUE, in quanto essa non è necessaria per la realizzazione dell’obiettivo perseguito.

43      Nel caso di specie, dalle osservazioni della sig.ra Bajratari risulta che, dal 2009, il sig. Bajratari ha sempre svolto la propria attività lavorativa nel Regno Unito, in un primo tempo come capocuoco in un ristorante, poi, dal febbraio 2018, come addetto ad una stazione di lavaggio auto.

44      È stato peraltro confermato, in udienza, dalla sig.ra Bajratari, senza essere contraddetta dal governo del Regno Unito, che i redditi derivanti dall’attività lavorativa che il sig. Bajratari ha continuato a svolgere, nonostante la scadenza della sua carta di soggiorno, sono stati assoggettati ai contributi fiscali e al sistema previdenziale.

45      Infine, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica che, nel corso degli ultimi dieci anni, i figli della sig.ra Bajratari abbiano fatto ricorso all’assistenza sociale nel Regno Unito. Per di più, come risulta dal punto 14 della presente sentenza, la condizione relativa all’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, non è contestata nel caso di specie.

46      Ebbene, una misura nazionale che consente alle autorità dello Stato membro interessato di negare il diritto di soggiorno ad un cittadino dell’Unione minorenne per il motivo che le risorse economiche di cui intende avvalersi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, provengono dall’attività lavorativa svolta dal suo genitore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro, nonostante tali risorse economiche consentano a detto cittadino dell’Unione di far fronte, da dieci anni, alle proprie esigenze e a quelle dei suoi familiari senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro, eccede manifestamente quanto necessario per proteggere le finanze pubbliche di detto Stato membro.

47      Inoltre, un’interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche come quella richiamata al punto 42 della presente sentenza sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/38, ossia, come risulta da una giurisprudenza costante, agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e rafforzare tale diritto (sentenza del 18 dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

48      Da quanto precede risulta che il fatto che le risorse economiche di cui un cittadino dell’Unione minorenne intende avvalersi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, provengano dai redditi ricavati, dal suo genitore cittadino di uno Stato terzo, dall’attività lavorativa che quest’ultimo esercita nello Stato membro ospitante, non osta a che la condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse economiche, sancita da detta disposizione, possa essere considerata soddisfatta, anche qualora tale genitore non disponga di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.

49      Infine, il governo del Regno Unito invoca motivi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico per giustificare la restrizione al diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione minorenne risultante dal fatto che determinati redditi, derivanti dall’attività lavorativa esercitata, in tale Stato membro, dal genitore di tale minore, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro nel Regno Unito, sono esclusi dalla nozione di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.

50      A tale riguardo, occorre ricordare che, in quanto ratio di una deroga al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, la nozione di «ordine pubblico» deve essere intesa in modo restrittivo, cosicché la sua portata non può essere determinata unilateralmente dagli Stati membri senza controllo da parte delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

51      La Corte ha quindi dichiarato che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad un interesse fondamentale della società (sentenza del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 38).

52      Ebbene, tenuto conto delle circostanze del procedimento principale, si deve constatare, al pari dell’avvocato generale, al paragrafo 78 delle sue conclusioni, che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni richieste per giustificare, per motivi di ordine pubblico, la restrizione al diritto di soggiorno dei primi due figli della sig.ra Bajratari, risultante dall’esclusione dalla nozione di «risorse economiche sufficienti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, dei redditi provenienti dall’impiego svolto illegalmente dal loro padre.

53      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.

Firme

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