Corte europea dei umani, Taddeucci e McCall c. Italia, 30 giugno 2016

Costituisce discriminazione diretta sulla base dell’orientamento sessuale nel godimento del diritto alla vita famigliare la mancata concessione al patner omosessuale (straniero non UE) del permesso di soggiorno per motivi familiari. La mancata previsione all’epoca dei fatti di qualsivoglia riconoscimento giuridico per le coppie formate da persone dello stesso sesso rende impossibile ritenere giustificata l’omologazione di trattamento rispetto alla coppia eterosessuale. La difesa dello Stato Italiano aveva invocato la legittimità del diniego in quanto il medesimo trattamento era riservato alle coppie eterosessuali non legate da vincolo coniugale. Peraltro l’assenza di riconoscimento e regolamentazione delle unioni omosessuali non è giustificata da alcuno dei motivi “solidi e imperativi” alla luce dei quali deve essere valutato l’eventuale trattamento differenziato delle coppie omosessuali. Tale non è, in particolare, il fine della tutela della “famiglia tradizionale”, invocato – all’epoca – dal Governo italiano. 

Permesso di soggiorno per motivi familiari – partner omosessuale– mancato riconoscimento unioni tra persone dello stesso sesso – violazione artt. 14 e 8 CEDU – discriminazione per orientamento sesssuale – sussistenza

 

AFFAIRE TADDEUCCI ET McCALL c. ITALIE

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