Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2021

Il richiedente asilo trattenuto nel Centro per il Rimpatrio ha il diritto di accedere al proprio telefono cellulare in quanto l’impedimento costituisce una limitazione del diritto alla libertà di comunicazione che non trova fondamento nella nostra costituzione.  La limitazione delle comunicazioni con l’esterno, che necessariamente consegue all’impossibilità di accedere al proprio telefono cellulare, è altresì idonea a configurare una violazione del diritto di difesa dei trattenuti. Il Tribunale ordina alla Prefettura, alla Questura di Milano e all’ente gestore di consentire al ricorrente la detenzione e l’utilizzo del proprio telefono cellulare secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del Regolamento Unico CIE (Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014) per le visite all’interno del centro, ovvero in base a turni quotidiani, in locali sottoposti a sorveglianza ma nel rispetto della riservatezza della persona e per un tempo sufficiente, che l’ordinanza indica in almeno due ore.

 

Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2021

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