Sussiste il diritto a percepire l’assegno di invalidità del cittadino extra UE in possesso del permesso di soggiorno per cure mediche della durata di sei mesi trattandosi quest’ultimo di titolo di soggiorno non occasionale o di breve durata secondo l’accezione resa dalla stessa normativa nazionale di cui all’art. 4 comma 4 d.lgs. 286/98 e in quanto la provvidenza dell’assegno di invalidità non può essere vincolata -secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010- alla Carta di soggiorno di durata annuale.
assegno invalidità – permesso cure mediche della durata di sei mesi – titolo di soggiorno non occasionale – sentenza n. 187/2010 della Corte Costituzionale – diritto – sussiste