Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020

La mancata iscrizione anagrafica del titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo -sebbene l’art. 13 del D.L. n.113/2018 abbia previsto che anche in caso di mancata iscrizione nei registro anagrafico, il richiedente possa accedere a diversi servizi essenziali -rappresenta fonte di pregiudizio irreparabile in quanto comporta una grave compromissione di alcuni importanti diritti quali la possibilità di accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2015; la possibilità di accedere e ottenere un numero di partita I.V.A. ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), d. lgs 633/1972; la mancata decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992;

iscrizione anagrafica richiedenti asilo – diritto – sussiste – compromissione altri diritti – accesso cpi – apertura P.iva – mancata decorrenza termini per cittadinanza

Tribunale di Bari, ordinanza del 28 febbraio 2020, est. Marseglia, xxx c. Comune di Bari

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