Tribunale di Bergamo, ordinanza 14 gennaio 2020

Sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica del titolare del permesso per richiesta asilo in quanto si tratta di un diritto di rilevanza costituzionale considerando che alla residenza anagrafica è normalmente ricollegata anche la possibilità di esercitare concretamente molti diritti fondamentali che, secondo l’interpretazione consolidata della Corte, spettando a tutti gli individui senza distinzioni di cittadinanza; inoltre la mancata iscrizione si pone in violazione, oltre che dell’art. 3 Cost, dell’art 6 co. 7 del T.U. immigrazione

iscrizione anagrafica – titolari permesso di soggiorno per richiesta asilo – diritto fondamentale di tutti gli individui- sussiste – violazione art. 3 Cost. e art. 6 co. 7 TU immigrazione

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14 gennaio 2020, est. De Magistris, xxx c. Comune di Boltiere

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