Tribunale di Bergamo, ordinanza 20 dicembre 2018

Il diniego di concessione, da parte di un Comune,  dell’assegno ai nuclei familiari numerosi ex art. 65 d.lgs.448/98 , fondato sulla asserita incompletezza della domanda per mancata produzione di certificazioni rilasciate da autorità estera attestanti  redditi e proprietà nello Stato di provenienza, ai sensi dell’art. 3 del  DPR 445/2000, costituisce discriminazione perché la disciplina del citato art. 65 fa riferimento all’ISEE e questo, a sua volta, prevede una procedura unica, senza differenze tra italiani e stranieri.

Assegno famiglie numerose – art. 65 d. Lgs. 448/98 – riferimento della legge all’ISEE – diniego per mancata produzione di documenti relativi a redditi e patrimoni all’estero – art. 3 DPR 445/2000 – inapplicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 20 dicembre 2018, est. Bertonicini, xxx (avv.ti Guariso, Vicini e Traina) c. Comune di Palazzago e INPS. pdf

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