Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019

Sussiste il fumus della domanda proposta dal ricorrente in relazione alla iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Reggio Emilia in quanto il novellato art. 4 comma 1 bis del d.lgs. 142/2015 si  pone in contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 6 co.7 del d.lgs. 286/1998, e sussiste il periculum in mora poiché l’irreparabilità e gravità del pregiudizio discende dall’impossibilità per il ricorrente di esercitare un ampio spettro di diritti; pertanto va ordinata al sindaco di Reggio Emilia l’immediata iscrizione del ricorrente al registro anagrafico della popolazione residente.

iscrizione anagrafica – Comune di Reggio Emilia – fumus boni iuris- sussiste – art. 4 co. 1 bis art. 6 co. 7 d.lgs. 142/2015 – contrasto – art. 6 co. 7 d.lgs 286/1998 – periculum in mora – sussiste – ampio spettro di diritti -pregiudizio grave e irreparabile – ordine iscrizione

Tribunale di Bologna, ordinanza 23 settembre 2019, est. Cardarelli, xxx (avv. Scaglioni) c. Comune di Reggio Emilia

 

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