Tribunale di Cagliari, ordinanza del 28 gennaio 2020

Sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo in quanto l’art. 4 comma 1 bis del dlgs 142/2015 ha una portata neutrale sicché prevale la normativa di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede un generale principio di parità di trattamento tra cittadino italiano e straniero ai fini dell’iscrizione anagrafica, ferma restando la necessità di dimostrare la stabile permanenza in un luogo e manifestare la volontà di rimanervi.  

iscrizione anagrafica – richiedenti asilo – diritto -sussiste – art. 6 comma 7 TUI – principio di non discriminazione

Tribunale Cagliari del 28 gennaio 2020,est. Mazzaroppi,xxx (avv.ta Tosini) c. Comune di Cagliari

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