Tribunale di Firenze, ordinanza 26 giugno 2018

Il criterio organizzativo di cui all’art. 1, comma 1 del DPCM 174/1994 secondo cui tutti i posti appartenenti al ruolo civile del Ministero della Giustizia richiedono il requisito della cittadinanza, escludendo così i cittadini UE e i cittadini di paesi terzi di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001, è incompatibile con la giurisprudenza comunitaria  che, prevedendo l’esercizio abituale e non occasionale di pubblici poteri ai fini dell’applicabilità della riserva di nazionalità, implica una valutazione concreta delle mansioni esercitate. Il profilo professionale di assistente giudiziario, rappresentando un’attività meramente ausiliaria e preparatoria, non comporta l’esercizio di pubblici poteri a tutela dell’interesse nazionale; e pertanto il bando che prevede quale requisito partecipativo il possesso della cittadinanza italiana è discriminatorio.

 

Accesso pubblico impiego 1994 – art. 1, comma 1 del DPCM 174/1994 – riserva di cittadinanza italiana –posti del Ministero della Giustizia – cittadini UE e cittadini di paesi terzi di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001 – esclusione – giurisprudenza comunitaria – contrasto – valutazione concreta delle mansioni – assistente giudiziario – esercizio di pubblici poteri a tutela dell’interesse nazionale – assente – requisito cittadinanza – discriminatorio

Tribunale di Firenze, 26.06.2018, est. Carlucci, XXX e L’Altro Diritto ONLUS (avv.ti Surace e Ventura) c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)

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