Tribunale di Milano, ordinanza 27 luglio 2020

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell’aver emanato il regolamento regionale 4.8.2017 n. 4 nelle parti in cui prevede:
a) all’art. 7, comma 1, lettera d) l’esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998 e del permesso per “casi speciali”, qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
b) all’art.7, comma 1, lettera d) che il cittadino extra UE debba documentare
l’assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili
ubicati all’estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino
italiano e, pertanto, richiedendo, “la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del
DPR 28.12.200 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non
possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza; c) all’art.7, comma 1, lettera d) che l’immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso; d) all’art. 7, comma 1, lettera b) nella parte in cui prevede per l’accesso ai servizi abitativi pubblici il requisito della residente o attività lavorativa quinquennale nella Regione; sicché la Regione Lombardia deve modificare il predetto Regolamento Regionale consentendo ai cittadini stranieri l’accesso al bando in condizioni di parità con i cittadini italiani e deve altresì pubblicare il presente provvedimento, per una volta, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sul sito web della Regione.

accesso alloggi ERP – Regolamento Regione Lombardia n. 4/2017 – 5 anni di residenza o attività lavorativa – discriminazione indiretta – documentazione attestante l’assenza di proprietà immobiliari nel paese di provenienza solo per cittadini Extra UE – discriminazione diretta – sussiste – obbligo pubblicazione del provvedimento sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sul sito Web della Regione

Tribunale di Milano, ordinanza  del 27 luglio 2020, est. Flamini, xxx, ASGI, NAGA e CGIL Lombardia (avv.ti Guariso e Neri) c. Regione Lombardia (avv. Tamborino)

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