Tribunale di Roma, ordinanza 13 giugno 2018

La figura professionale di assistente sociale non comporta l’esercizio diretto e specifico di pubblici poteri in quanto questo opera sempre sulla base di istruzioni impartite dal dirigente, nell’ambito di attività meramente ausiliarie e preparatorie che lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione dei responsabili degli uffici; pertanto il bando del Ministero della Giustizia che richiede il requisito della cittadinanza italiana si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria.

Assistente sociale – esercizio di pubblici poteri – insussistenza – attività meramente ausiliare e preparatorie – bando Ministero della Giustizia – requisito cittadinanza italiana – contrasto giurisprudenza comunitaria – discriminazione – sussistenza – accesso stranieri ex. art. 38 D.lgs 165/2001

Tribunale di Roma, 13.06.2018, XXX c. Ministero della Giustizia

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