Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022

Il requisito della residenza per 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa, richiesto per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità sicché, qualora tale effettività di residenza venga provata, l’INPS deve riammettere la ricorrente al beneficio.

reddito di cittadinanza – requisito 10 anni di residenza – residenza intesa in senso sostanziale – discriminazione – sussiste – riammissione al beneficio

Tribunale di Roma, ordinanza del 4 ottobre 2022, est. Giordano, xxx (avv.ta Crescini) c. Comune di Roma

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