Tribunale di Torino, ordinanza 18 maggio 2018

Non essendo applicabile alle società a partecipazione pubblica l’art. 38 D.lgs 165/2001, che limita il novero dei soggetti che possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, e non trovando nemmeno applicazione il principio di eterointegrazione, in ragione del fatto che l’illegittimo contenuto costituisce una discriminazione in quanto idoneo a dissuadere fortemente i candidati dal presentare le proprie candidature, è discriminatorio il bando per l’assunzione di operai addetti alla manutenzione del verde pubblico nella parte in cui esclude i cittadini provenienti da paesi terzi.

Società a partecipazione pubblica – art. 38, D.lgs 165/2001– limite all’accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche – inapplicabilità – principio di eterointegrazione – inapplicabilità – dissuasione presentazione candidature – esclusione cittadini provenienti da paesi terzi – discriminazione – sussiste

Tribunale di Torino, 18.05.2018, Est. Sburlati, ASGI (Avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. Azienda Servizi Territoriali Genova Spa (Avv.ti Gilli e Barilati)

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