Tribunale di Mantova, ordinanza 10 marzo 2018

Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto destinato a sostenere i redditi delle famiglie e ad incentivare la natalità, rientra tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3 del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

bonus bebè – art. 1, comma 125, L. 190/2014 – prestazione di sostegno ai redditi delle famiglie – incentivo alla natalità –  prestazione familiare – art. 3,  regolamento 883/2004 – cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro – parità di trattamento – art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – discriminazione – sussiste

Tribunale di Mantova, 10.03.2018, Est. Fraccalvieri, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.to Savona)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.