Tribunale di Milano, sentenza 9 ottobre 2017

Ai fini della certificazione dei redditi prodotti nel paese d’origine, necessaria per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/1995, il cittadino straniero che appartenga a uno Stato non compreso nell’elenco di cui al DM 12.5.2003, è abilitato a autocertificare i redditi diversi da quelli pensionistici; quanto ai redditi pensionistici percepiti all’estero è onere dell’INPS, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 12.5.2003, identificare gli organismi che provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; in mancanza di tale identificazione, l’INPS non può subordinare il riconoscimento della pensione di invalidità alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall’interessato.

assegno sociale – art. 3, comma 6, L. 335/1995 – cittadino straniero – autocertificazione dei redditi prodotti all’estero – diniego della prestazione – art. 2 comma 3 D.M 12.5.2003 – illegittimità – condizione

Tribunale di Milano, 9.10.2017, Est. Saioni, XXX (Avv. Balestro e Guariso) c. INPS (Avv. Fanara)

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