Illegittimi 10 anni di residenza per accedere agli alloggi ERP: confermata condanna a provincia di Trento

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La Corte d’Appello di Trento ha rigettato -con sentenza del 23 giugno 2021 (relatrice Dott.ssa Anna Luisa Terzi) – l’appello proposto dalla Provincia Autonoma contro l’ordinanza del Tribunale di Trento (Giudice Dr. Flaim) che aveva accolto il ricorso promosso da ASGI e da un cittadino etiope – assistiti dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso – per contestare il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere sia agli alloggi pubblici sia a un contributo economico per il pagamento dei canoni.

La sentenza della Corte d’Appello ha ribadito il carattere discriminatorio del requisito dei 10 anni di residenza sul territorio nazionale richiesto dalla  legge provinciale n.5 del 2019, in quanto in contrasto con la direttiva dell’Unione europea 109 del 2003 che garantisce parità di trattamento ai titolari di permesso di lungo periodo: parità che risulta invece violata da un requisito che va soprattutto a danno degli stranieri, che solo in una quota minoritaria possono far valere 10 anni di residenza in Italia.

Il Giudice d’Appello ha specificato che tale requisito non si può applicare né ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti, né a quelli dell’Unione Europea, né a quelli italiani. 

Inoltre, la Corte trentina ha “smontato” la tesi secondo la quale il requisito sarebbe legittimo perchè previsto anche dalla disciplina italiana sul reddito di cittadinanza. Infatti, scrivono i Giudici: “l’esistenza di altro provvedimento legislativo che contiene lo stesso criterio di accesso a un trattamento assistenziale non costituisce sotto alcun profilo una giustificazione se il criterio realizza una discriminazione vietata”.

E’ stato inoltre ritenuto superfluo il rinvio alla Corte Costituzionale perché l’obbligo di garantire parità di trattamento discende direttamente dalle norme dell’Unione e prevale sulla legge provinciale. La Corte d’Appello ha quindi ordinato alla Provincia di “disapplicare” la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo  eliminando il requisito dei 10 anni di residenza in Italia.

La Provincia nel frattempo ha riaperto le graduatorie  per gli anni 2019 e 2020, ma non ha modificato il “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica” eliminando il requisito dei dieci anni, come imposto sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’Appello di Trento. Il Giudice di secondo grado ha infine confermato la decisione di primo grado nella parte in cui condanna la provincia a pagare 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della ordinanza, che decorre dal 29.11.2020: l’attuale situazione di inadempienza della Provincia sta quindi comportando un danno anche per il bilancio del Comune.

A questo punto la Provincia non ha davvero più motivi di rinviare l’esecuzione della ordinanza e deve al più presto provvedere alla modifica del Regolamento. 

ASGI auspica che la Provincia riconsideri, alla luce di questa decisione, altre norme che ha introdotto negli ultimi anni in materia di welfare (ad esempio quelle in tema di assegno unico e di assegno nascite). Norme che hanno determinato effetti gravissimi di esclusione in danno degli stranieri e che sono in contrasto con le politiche di inclusione che l’Unione Europea ci sollecita e che andrebbero a vantaggio di tutta la comunità”.


La sentenza

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