Accesso agli alloggi: Regione Piemonte e ATC Piemonte Centrale condannati per discriminazione

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Il Tribunale di Torino (est. Alessandria) con ordinanza depositata il 7 marzo u.s., ha “accertato e dichiarato” il carattere discriminatorio delle condotte tenute dalla Regione Piemonte e ATC, l’agenzia per le case popolari, consistenti nell’aver previsto –esclusivamente per le persone di cittadinanza extra UE– i requisiti di residenza almeno quinquennale e obbligo di esercitare un’attività lavorativa per l’accesso agli alloggi.

Quanto alla Regione Piemonte, si trattava di un requisito inserito in un vecchissimo Regolamento passato inosservato per quasi trent’anni: in particolare il D.P.G.R. 2543/94 che, all’art. 8, comma 1, lettera a), in materia di accesso agli alloggi in regime di edilizia agevolata e convenzionata, prevedeva per i soli cittadini extra UE i requisiti della pregressa residenza quinquennale e della stabile attività lavorativa in Italia.

Quanto al Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’ATC Piemonte Centrale dell’1.6.2022, l’illegittimità riguardava sempre la richiesta della pregressa residenza quinquennale nella parte in cui richiamava il predetto art. 8 c. 1 lett. a) del DPGR 2543/94 e altresì la parte in cui attribuiva all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni un punteggio preferenziale altissimo.

ASGI ha convenuto in giudizio entrambe le amministrazioni ritenendo che tali richieste fossero del tutto illegittime e in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia di accesso agli alloggi. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 166/2018, n. 44/2020 e n. 9/2021 ha espresso un principio chiaro: “i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio“.

Nel caso in esame, scrive la Corte nella sentenza n. 44 – la verifica della coerenza del requisito della residenza ultraquinquennale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio ERP conduce a conclusioni di irragionevolezza. Se infatti non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014).

Addirittura l’avvocatura Regionale, stante la palese contrarietà delle previsioni al dettato costituzionale, nulla ha eccepito sulla natura discriminatoria del Regolamento, rimettendosi anzi alla decisione del Giudice sul punto.

Il Tribunale ha altresì censurato il bando ATC per l’assegnazione degli alloggi nel Comune di Castellamonte in quanto anche l’attribuzione all’essere residente in Castellamonte da almeno dieci anni di un punteggio preferenziale pari a 8 punti, tale da superare qualsiasi requisito di bisogno anche congiuntamente considerato (reddito, presenza di figli a carico, disabilità, disagio abitativo), è stata già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza costituzionale. (Sentenza n. 9/2021)

La decisione prevede infine che la Regione paghi 100 euro al giorno ad ASGI per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della pronuncia e a pubblicare quest’ultima sui siti istituzionali delle Amministrazioni resistenti, nonché sul quotidiano “La Stampa.”

L’ordinanza

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