Anche per la Corte d’appello di Venezia l’assegno sociale spetta ai non lungosoggiornanti, purché residenti da almeno 10 anni

La Corte d’appello d Venezia conformandosi alle precedenti pronunce del Tribunale di Piacenza e della Corte d’appello di Firenze riconosce che l’assegno sociale spetta al cittadino extra UE anche in assenza del permesso di lungo periodo purché sia soggiornante sul territorio nazionale da almeno 10 anni.

La Corte d’appello ha affermato infatti che il requisito della residenza decennale in Italia previsto dall’art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 per il diritto all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95 ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. Di conseguenza tale permesso non è più un requisito necessario ai fini dell’accesso alla prestazione, ma assume solo valore indicativo della stabile permanenza sul territorio, che può anche essere attestata da permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità.

Sul tema dei requisiti per l’accesso a tale beneficio si consideri anche la decisione di inammissibilità n. 180/16 della Corte Costituzionale ove sembra emergere che la Corte abbia ritenuto che l’introduzione successiva del requisito dei 10 anni di residenza abbia implicitamente abrogato il requisito del permesso di lungo periodo.

https://www.dev.asgi.it/notizia/apparente-nulla-…residenza-italia/

Dopo detta ordinanza il Tribunale di Bergamo ha comunque rinviato nuovamente la questione alla Corte per un nuovo esame della compatibilità del requisito del permesso di lungosoggiorno con gli artt. 10 e 117 comma 1 Cost.

La sentenza

 

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