Anche per il Tribunale di Milano lo straniero può autocertificare i redditi esteri per accedere all’assegno sociale

Con sentenza del 9.10.2017 il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo straniero può autocertificare – anche con dichiarazione negativa – i redditi prodotti all’estero, a condizione che lo Stato di appartenenza non sia incluso nella tabella allegata all’art. 1 DM 12.5.2003.

La sentenza del Tribunale di Milano, prima di concludere in senso favorevole alla domanda, ricostruisce analiticamente lo stato della giurisprudenza in punto di autocertificazione, anche negativa, dei redditi esteri da parte dello straniero al fine dell’accesso a prestazioni pensionistiche. In particolare richiama la pronuncia conforme del Tribunale di Brescia (rif. n.167/2016, est. Mossi) e la sua riforma da parte della Corte d’Appello di Brescia, segnalando come gli argomenti di quest’ultima non sono sovrapponibili al caso esaminato: detti argomenti  sono infatti riferiti in generale al rapporto tra l’art. 2, comma 5 TU immigrazione (che sancisce la parità di trattamento nel rapporto con la PA) e art. 3, comma 2 DPR 445/2000 (che introduce una disciplina differenziata per italiani e stranieri in ordine agli stati, fatti e qualità autocertificabili). Ciò che invece ha condotto il Tribunale all’accoglimento della domanda dello straniero – che rivendicava il proprio diritto alla prestazione sulla base della autocertificazione presentata all’INPS –  è la specifica disciplina delle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 49, comma 1 L. 289/02.

Da segnalare, peraltro, che, anche sul piano generale, l’argomento della Corte d’Appello di Brescia –  secondo il quale non sussisterebbe disparità di trattamento perché sia gli italiani che gli stranieri potrebbero autocertificare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani – non appare per nulla convincente. Essa contrasta infatti sia con il dato letterale (se così fosse, infatti, non si spiegherebbe perché il DPR inserisce la limitazione per i soli cittadini stranieri, mentre nessuna limitazione è inserita per italiani e comunitari) sia con la prassi delle pubbliche amministrazioni,  che pacificamente ammettono, ad esempio, un cittadino spagnolo ad autocertificare la sua appartenenza a un ordine professionale o il godimento dei diritti civili o lo stato di coniugio o uno degli altri fatti e qualità elencati  nell’art. 46 DPR 445/00.

Da segnalare comunque che, ove la tesi dei Tribunali di Brescia e Pavia dovesse trovare ulteriore conferma, la questione risulterebbe in buona parte risolta, in quanto per le prestazioni pensionistiche varrebbe appunto detta tesi (che ammette tutti gli stranieri alla autocertificazione di stati non compresi nell’elenco di cui all’art. 1 DM 12.5.2003) mentre per le prestazioni  sociali agevolate varrebbe la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’ISEE,  che non fa alcuna distinzione tra italiani , comunitari e cittadini di paesi terzi.

La sentenza

Per un inquadramento della questione vedi il commento al precedente conforme del Tribunale di Pavia, riferito a una pensione di invalidità.

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