CEDU: discriminazione indiretta per origine etnica e “attachment requirment”

Con sentenza del 24 maggio 2016 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – contrariamente a quanto deciso dalla corte in prima istanza  – ha riconosciuto la violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) e dell’art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) posta in essere dalle autorità danesi nei confronti di un cittadino di origini togolesi naturalizzato danese alla cui moglie non era stato rilasciato un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Il caso riguarda un cittadino di origini Togolesi, che aveva acquistato la cittadinanza danese nel 2003 e poi esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Lo stato danese non aveva però acconsentito al  rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per la moglie, a causa della mancanza in capo al ricorrente dell’ ”attachment requirement” ovvero del possesso della cittadinanza danese almeno dal 28esimo anno d’età o comunque  dal almeno 28 anni, previsto dalla normativa danese.

Modificando quanto affermato dalla Corte in prima istanza la Grande Camera coglie l’occasione per formulare due chiarimenti in merito all’art. 14 CEDU: 1)  i fattori di discriminazione previsti dalla stessa norma (quali ad es. razza, origine nazionale o sociale) sono solo esemplificati e non esaustivi (tant’è che la norma utilizza il  termine “ogni altra condizione”); 2)  sebbene  il margine di apprezzamento consentito allo stato sia normalmente ampio nell’ambito delle misure generali concernenti strategie sociali ed economiche, nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o prevalentemente sulle origini etniche di una persona può essere giustificata in una società democratica.

La Grande Camera procede poi all’esame del caso specifico ponendo a confronto le diverse categorie di soggetti alle quali potrebbe essere applicato il cd. “attachment requirment”. Dall’esame delle diverse situazioni la Corte giunge alla conclusione che la maggior parte delle persone che potrebbero essere “colpite” da questa norma sono coloro che hanno acquisito la cittadinanza danese in età adulta, ovvero generalmente persone di origine etnica non danese. Non avendo lo stato danese  dimostrato la sussistenza di  ragioni giustificatrici alla base dell’applicazione di tale norma la Grande Camera ha dunque concluso che lo stato danese  ha posto in essere una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini danesi di diversa origine etnica ponendoli in una situazione di svantaggio e di pregiudizio sproporzionale requirement” ovvero del possesso della cittadinanza danese almeno dal 28esimo anno d’età o comunque  dal almeno 28 anni, previsto dalla normativa danese.

Modificando quanto affermato dalla Corte in prima istanza la Grande Camera coglie l’occasione per formulare due chiarimenti in merito all’art. 14 CEDU: 1)  i fattori di discriminazione previsti dalla stessa norma (quali ad es. razza, origine nazionale o sociale) sono solo esemplificati e non esaustivi (tant’è che la norma utilizza il  termine “ogni altra condizione”); 2)  sebbene  il margine di apprezzamento consentito allo stato sia normalmente ampio nell’ambito delle misure generali concernenti strategie sociali ed economiche, nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o prevalentemente sulle origini etniche di una persona può essere giustificata in una società democratica.

La Grande Camera procede poi all’esame del caso specifico ponendo a confronto le diverse categorie di soggetti alle quali potrebbe essere applicato il cd. “attachment requirment”. Dall’esame delle diverse situazioni la Corte giunge alla conclusione che la maggior parte delle persone che potrebbero essere “colpite” da questa norma sono coloro che hanno acquisito la cittadinanza danese in età adulta, ovvero generalmente persone di origine etnica non danese. Non avendo lo stato danese  dimostrato la sussistenza di  ragioni giustificatrici alla base dell’applicazione di tale norma la Grande Camera ha dunque concluso che lo stato danese  ha posto in essere una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini danesi di diversa origine etnica ponendoli in una situazione di svantaggio e di pregiudizio sproporzionale rispetto ai cittadini danesi di origine etnica danese.

La massima

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