Corte di Giustizia europea : revoca permesso al cittadino rifugiato

Il sostegno a un’associazione terroristica può giustificare la revoca permesso di soggiorno di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta perché esso può costituire uno degli “imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico” previsti dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 . Tuttavia le autorità competenti sono tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell’associazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende l’esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell’accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un’eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva.

 

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 giugno 2015, causa C-373-13

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