Discriminatoria la delibera della Regione Lombardia sul “Fondo affitti”

Tipologia del contenuto:Notizie

Gli stranieri illegittimamente esclusi saranno ora ammessi alla presentazione delle domande.

La Corte d’Appello di Milano ha deciso su una causa proposta da una cittadina di El Salvador e dalle Associazioni ASGI e APN, che era in precedenza finita anche davanti alla Corte Costituzionale: il requisito, richiesto dalla Regione, dell’esercizio di regolare attività lavorativa e della residenza in Regione per almeno 5 anni, è illegittimo e gli stranieri devono essere ammessi a parità di condizione con i cittadini italiani.

La vicenda riguarda il “fondo sostegno affitti” un contributo economico alla locazione riservato alle famiglie in condizioni di povertà (cioè con meno di 7000 euro di ISEE) introdotto con L. n. 431/1998 poi modificata con L. n. 133/2008. Il contributo consentiva alle famiglie di ottenere una somma pari a due canoni di locazione, con un massimo di 1200 euro.

Nel predisporre il bando la Regione Lombardia aveva indicato, per gli stranieri, il requisito della residenza di almeno 10 anni nello Stato o 5 nella regione che era effettivamente previsto dalla L. del 2008 e aveva anche aggiunto, sempre per i soli stranieri, il requisito dell’esercizio di “regolare attività lavorativa”.

La Corte d’Appello di Milano aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 166/18, ha dichiarato l’irragionevolezza e dunque l’incostituzionalità del requisito di lungo-residenza.

Il giudizio è quindi ripreso davanti alla Corte d’Appello, che con il dispositivo di sentenza emesso oggi (presidente dr. Picciau, giudici a latere dr.ssa Dossi e dr.ssa Bove) ha dichiarato discriminatorio anche il requisito dell’esercizio di regolare attività lavorativa, ordinando alla Regione di ammettere gli stranieri al beneficio, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Ora la Regione dovrà riformulare il bando, garantendo l’uguaglianza tra italiani e stranieri e consentendo la presentazione di nuove domande.

ASGI e APN,  che nel giudizio erano difesi dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri,  sottolineano che la decisione della Corte milanese, e prima ancora quella della Corte Costituzionale, rappresentano un ulteriore passo verso una effettiva uguaglianza tra italiani e stranieri che dà applicazione a uno dei principi fondanti della nostra democrazia , che garantisce effettiva integrazione tra le diverse comunità e con essa il progresso sociale, contrastando le tendenze di una parte della politica a creare divisione e contrapposizioni sulla base della cittadinanza.

ASGI e APN invitano la Regione a dare immediata applicazione alla decisione e le organizzazioni degli inquilini a vigilare affinché i soggetti stranieri ricevano una adeguata informazione e possano presentare domanda secondo i nuovi requisiti egualitari imposti dalla decisione giudiziaria.


La sentenza


Per informazioni:  antidiscriminazione@dev.asgi.it – 3515542008

Tipologia del contenuto:Notizie
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.