La storia infinita dei “documenti aggiuntivi” per accedere alle case ERP in Lombardia

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Circa un anno fa il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 luglio 2020, condannava la Regione Lombardia a modificare il Regolamento n. 4/2017 in materia di alloggi pubblici obbligando la Giunta ad eliminare la richiesta discriminatoria dei “documenti aggiuntivi” ai soli cittadini extra UE. La Regione, invece di ottemperare a tale ordine, ha approvato varie delibere provvisorie, in attesa dell’esito del giudizio di appello.

La Giunta lombarda ha infatti varato le modifiche al regolamento edilizio senza tener conto degli ordini impartiti dal giudice di primo grado che riguardavano non solo l’eliminazione del requisito di 5 anni di residenza pregressa (in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 16/16 con la sentenza n. 44/2020 Corte Cost) ma anche l’eliminazione della clausola relativa ai “documenti aggiuntivi” e l’esclusione dei titolari di protezione (nazionale e internazionale) dal requisito della assenza di proprietà all’estero.

Il servizio antidiscriminazione dell’ASGI aveva di recente inviato una lettera alla Regione chiedendo di modificare, una volta per tutte, i requisiti illegittimi contenuti nel Regolamento 4/2017.

Per contro, la Giunta, invece di modificare il Regolamento, con la delibera del 4.10.2021 n. 5305 ha stabilito che, per tutto il 2022, i bandi vengano emessi dai comuni senza i requisiti che il Tribunale ha ritenuto illegittimi: in particolare, quanto ai documenti aggiuntivi, la giunta ha deliberato di “prevedere con riferimento al tema dell’impossidenza di beni immobili da parte di cittadini che possono accedere ai SAP di porre in essere, […] approfondimenti per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa

Decisione questa del tutto inspiegabile se si considera che la “soluzione non discriminatoria” è quella individuata dal giudice di primo grado e quindi quella che prevede il riferimento all’ISEE indipendentemente dalla nazionalità del richiedente: davvero non si vede cosa sia necessario ancora approfondire, specie in un momento in cui , soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2021, la questione dovrebbe considerarsi risolta.

Ciononostante, la Regione insiste nel coltivare l’appello avverso la decisione di primo grado e nell’affidare l’ottemperanza alla decisione a provvedimenti provvisori pur di salvaguardare l’immagine di chi non vuole a nessun costo arrendersi a una soluzione che è invece, non solo rispondente alle norma, ma anche del tutto ragionevole.


foto da Unsplash

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