L’assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia da 10 anni anche in assenza del permesso di lungosoggiorno

E’ quanto è stato deciso con sentenza del 11 maggio 2017 dalla Corte d’Appello di Firenze che ha riconosciuto il diritto alla prestazione di cui all’art. art. 3, comma 6, L. 335/95 ad una cittadina albanese residente in Italia dal 2003 ma priva del permesso di lungo soggiorno.

Il collegio ha così riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva negato alla donna il diritto all’assegno sociale in applicazione di quanto previsto dall’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000 che prevede appunto il possesso del permesso di lungosoggiorno per l’accesso al beneficio. La Corte d’Appello di Firenze ha infatti affermato che l’art. 20 comma 10 d.l. 112/2008  conv. L. 133/2008 , che prevede sia per i cittadini italiani che stranieri il requisito della residenza in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, “è venuto a superare l’esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari”. La Corte ha altresì aggiunto che l’interpretazione ora enunciata, “oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta conforme alla costituzione e alla normativa sovranazionale in materia”.

A tale risultato era già giunto, seppure con argomentazione parzialmente diversa, il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 11 dicembre 2016.

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La sentenza

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