Stabiliti i nuovi contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore  ai 18 anni e la Circolare attuativa del Ministero dell’Interno del  9 giugno 2017.

Il decreto, entrato in vigore il 9 giugno 2017, determina il contributo come segue:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  e  per  i  dirigenti  e  i  lavoratori specializzati;

[Fonte: ANCI]

La circolare del Ministero dell’interno del 9 giugno 2017  prevede poi che a fare data dal 9 giugno le pratiche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati e presso gli sportelli delle questure possono essere concluse solo attraverso il pagamento della somma prevista dal decreto.  La circolare prevede altresì che tale pagamento avvenga anche per le pratiche presentate prima del 9 giugno ma che  sono ancora in fase istruttoria o che, seppure già concluse, non abbiano ancora visto la consegna del permesso di soggiorno al richiedente.

Ricordiamo che la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata in data 26 ottobre 2016 con Sentenza n.04487/2016, confermava la sentenza del TAR del Lazio n.06095/2016 del 24 maggio 2016 che annullava la tassa sul permesso di soggiorno prevista per un importo dalle 80 alle 200 euro a seconda del titolo richiesto.

Con questa iniziativa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa il nuovo contributo valido per tutte le tipologie di titolo previste dal decreto 5 maggio 2017 che modifica il decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Molte le criticità sia nel decreto che nella circolare attuativa.

Quanto al decreto, la somma indicata è  superiore a quanto avevano sinora indicato i giudici nazionali come somma proporzionata. D’altra parte la Corte di Giustizia, intervenendo sulla questione  (per un approfondimento clicca qui),  aveva adottato come parametro di riferimento il costo della carta di identità e dunque le cifre ora indicate (benchè dimezzate rispetto a quelle precedenti) appaiono ancora non rispettosi del requisito di proporzionalità imposto dalla CGUE.

Il decreto inoltre non interviene sul rimborso di quanto pagato tra il gennaio 2013 (momento di entrata in vigore del precedente decreto) e il nuovo decreto: inevitabile quindi che il contenzioso prosegua davanti ai tribunali perché il pagamento effettuato dai cittadini stranieri nel predetto periodo  è del tutto indebito, non essendo sorretto da una norma nazionale vigente e applicabile.

Quanto alla circolare la stessa prevede che siano tenuti al pagamento della quota sopra indicata anche i soggetti che avevano iniziato la procedura di rinnovo prima del 9 giugno (data di entrata in vigore dello stesso) senza averla conclusa, ma non quelli per i quali la procedura si è conclusa con il rilascio del titolo.   Tale previsione determina una situazione ingiusta e paradossale nella quale convivono tre diversi regimi:

  1. chi ha avviato e concluso la procedura di rinnovo e rilascio prima della pronuncia del TAR (che ha poi annullato il decreto)  e ha dunque pagato secondo una norma comunitariamente illegittima e dovrebbe quindi ottenere la restituzione di quanto pagato (sulla illegittimità della richiesta cfr. Tribunale di Milano,8.7.2016);
  2. chi ha concluso il procedimento tra la sentenza del TAR e il 9.6.17  e dunque non ha pagato nulla (salvo qualche pretesa illegittima delle questure che in assenza di una somma fissata a livello nazionale hanno richiesta discrezionalmente dei pagamenti);
  3. chi ha iniziato la procedura prima del 9.6.17 senza averla conclusa e che  e dovrà dunque pagare le somme sopra indicate dal DM.

Un esito davvero assurdo e in contrasto con le decisioni delle alte Corti, al quale bisognerà valutare se porre rimedio con ulteriori azioni giudiziarie.

Decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 2017 “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”

La Circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2017

 

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