Assegno per famiglie numerose: va chiesto entro il 31 gennaio e basta un permesso di soggiorno valido per lavoro

Entro il 31 gennaio 2015 il genitore  naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori conviventi ed  iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) puo’ presentare la richiesta per ottenere l’assegno per famiglie numerose presso il proprio Comune di residenza .

A questa prestazione sociale hanno diritto tutti i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido per poter lavorare in Italia (ad. es. un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione), oltre a coloro che detengono  un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, ai titolari di protezione internazionale e ai familiari di cittadini comunitari che avevano già diritto all’assegno in base alla precedente normativa.

E’ quanto previsto dalla Direttiva europea 2011/98 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Infatti la Direttiva citata garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita. Tuttavia l’Italia, nel recepirla nel proprio ordinamento con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, in vigore dal 6 aprile 2014, contrariamente a quanto l’ASGI aveva richiesto durante l’iter parlamentare, non ha correttamente adeguato il diritto interno, perché non ha rimosso le clausole di esclusione che impediscono la parità di trattamento in tema di prestazioni sociali ai cittadini di Paesi terzi presenti in Italia regolarmente e con un titolo di soggiorno che li abilita al lavoro  .

Tra queste prestazioni vi è anche l’assegno INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 L. 448/98 e successive modifiche e che va richiesto dai genitori con almeno 3 figli minori conviventi che hanno i requisiti di reddito previsto al proprio Comune perentoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno.  Ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004, infatti,  tale assegno va considerato come una prestazione sociale rientrante pertanto nel campo di applicazione della direttiva, che è comunque in vigore dal 25 dicembre 2013, data in cui è scaduto il termine per il recepimento nel diritto interno.

L’ASGI invita i cittadini stranieri, genitori di almeno 3 o più figli minori a carico e conviventi, verificati gli altri requisiti, a presentare presso il proprio Comune di residenza entro e non altre il 31 gennaio 2015 la richiesta di assegno per famiglie numerose. Altresì l’ASGI invita i Comuni ad accogliere le richieste.

Di seguito alcune domande frequenti e relative risposte utili .

[toggle title=”In Comune mi dicono che serve il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per avere diritto all’assegno per famiglie numerose. E’ corretto ?”]

No.Se sei un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno ordinario per lavoro o per famiglia, attesa occupazione o sei titolare di permesso per protezione umanitaria, hai diritto all’assegno anche se non hai il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti (ex carta di soggiorno) .La Direttiva europea 98/2011 ti garantisce parità di trattamento con i cittadini italiani in tema di prestazioni sociali se possiedi almeno un permesso che ti permette di lavorare.[/toggle]

[toggle title=”Al mio Comune di residenza non mi hanno permesso di presentare la domanda. Cosa posso fare ?”]

E’ importante presentare domanda entro il 31 gennaio, altrimenti si perde il diritto all’assegno . Ti consigliamo :

  • invia una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al tuo Comune scrivendo ( a titolo d’esempio) ” Poiché mi è stato impedito dagli addetti allo sportello di presentare domanda per assegno famiglie numerose, con la presente propongo domanda sussistendo tutte le condizioni di legge a mio favore. Attendo indicazioni da Voi su come trasmettervi la documentazione necessaria”
  • Rivolgiti a noi (vedi elenco indirizzi)

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[toggle title=”Se riesco a presentare la domanda ma viene rifiutata o non ricevo risposta cosa posso fare?”]

Puoi rivolgerti al servizio antidiscriminazione dell’ASGI più vicino per verificare la tua situazione prima possibile.

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[toggle title=”Come contattarci”]

Antenna territoriale di Milano : dott.ssa Anna Baracchi – antidiscriminazionemilano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino : avv. Alessandro Maiorca e Massimo Pastore- antidiscriminazionetorino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze :avv. Daniela Consoli e dott.ssa Alessandra Favi- antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma :avv. Loredana Leo, tel. 3470339581  – antidiscriminazioneroma@gmail.com,

Antenna terr. della Campania :avv. Roberta Aria – antidiscriminazionenapoli@gmail.com

Referente Lecco: dott.ssa Gabriella Friso, Lecco les Cultures, tel. 0341/284828-  informazioni@lescultures.it

Referente Emilia Romagna: avv. Nazzarena Zorzella, tel. 051.236747

Referente Marche: avv. Daniele Valeri, 071206457 –  avv.danielevaleri@gmail.com

Referenti Verona: avv. Enrico Varali e avv. Beatrice Rigotti tel. 045 84 00059 – fax: 0458356013 – enrico.varali@gmail.com,  beatricerigotti@gmail.com

Per le zone geografiche in cui non vi sia un referente, si prega di contattare il Coordinamento servizio antidiscriminazioni (avv. Alberto Guariso e avv. Barbara Giovanna Bello): antidiscriminazione@dev.asgi.it, tel: 02/89078611 – fax: 0270057986 (specificare all’operatore/via fax il nome del servizio antidiscriminazione)

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Il Volantino della Campagna informativa

3 commenti su “Assegno per famiglie numerose: va chiesto entro il 31 gennaio e basta un permesso di soggiorno valido per lavoro”

  1. salve..sono un papa di 3 bambini..non sapevo che ho il diritto per avere questo assegno famigliare,ora voglio sapere se ho il diritto achiederlo ora sapendo che l ultimo bimbo e nato il 23/01/2015…e voglio sapere anche quale sono altre diritti per la famiglia numerosa…grazie molto

  2. Se è titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare in base alla direttiva europea 2011/98 ha diritto alle medesime prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita.Ha diritto anche – se possiede i requisiti di reddito richiesti – al bonus bebè qui trova maggiori informazioni.

I commenti sono chiusi.

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