Procura della Repubblica di Torino: adottate le direttive in materia di reati d’odio e discriminazione

Argomenti:Hate speech

La Procura della Repubblica ha disposto una serie di indicazioni per garantire un più efficace contrasto e una più rapida trattazione dei reati d’odio e discriminazione etnico-religiosa.

Con un documento di indirizzo del 9 luglio il Procuratore della Repubblica di Torino, dr. Armando Spataro, ha inteso fornire alla Procura delle indicazioni utili a garantire ai cittadini stranieri il rispetto dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi del giusto processo.

Oggetto della Direttiva sono sia il ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008, sia quello della Procura della Repubblica nel perseguimento dei c.d hate crimes.

Se certamente opportune sono le precisazioni relative al ruolo del P.M. (appartenenti al Gruppo 7 – Affari immigrazione – istituito nel 2015 al fine di trattare casi di riconoscimento di protezione internazionale e umanitaria) nel procedimento relativo ai ricorsi ex art. 35 bis, per il quale si evidenzia, ai fini della redazione del parere, la necessità di esaminare le argomentazioni del ricorrente, le COI, fonti aperte, ribadendo un ruolo della Procura non limitato all’esame di eventuali ragioni di sicurezza che ostino all’eventuale riconoscimento della protezione internazionale, ancora più significativa è la prima parte della direttiva, dedicata al ruolo della Procura nella repressione del fenomeno del razzismo e della discriminazione.

A fronte del crescente aumento anche nel territorio di competenza della Procura torinese dei reati determinati da ragioni di discriminazione e di odio etnico, nazionale razziale o religioso, la Direttiva intende fornire una serie di criteri volti ad assicurare “il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale” relativamente a tali reati (recentemente oggetto della procedura di c.d riserva di codice, e quindi trasferiti dalle legge Mancino agli articoli 604 bis e 604 ter c.p.).

In primo luogo si riconosce la necessità che la trattazione di tali reati sia inserita nel sistema di divisione per competenze interna alla Procura, attribuendo la loro trattazione al Gruppo 9, già competente in materie quali il terrorismo e l’eversione dell’ordine democratico – con ciò riconoscendo la gravità in termini proprio di tenuta democratica del sistema dei crimini d’odio.

Si prevede, poi, ai procedimenti iscritti per tali reati venga assicurata la trattazione prioritaria, al fine di consentire l’identificazione dei responsabili ma anche di procedere celermente all’esame della persona offesa e di eventuali testimoni, individuando come fondamentale la tempestività delle indagini per l’accertamento e la punizione di tali fatti ove, molto spesso, la persona offesa si trova in una posizione di precarietà sul territorio nazionale ed ha molta paura di esporsi.

Inoltre, si precisa che nei procedimenti per tali reati dovrà tendenzialmente evitarsi di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, limitandola evidentemente ai soli  – rari, in questi reati – casi in cui la condotta sia effettivamente particolarmente tenue nelle modalità e nelle conseguenze per la persona offesa e sia connotata da occasionalità.

Con particolare attenzione alla garanzia del giusto processo, si richiede che il personale degli Uffici si occupi personalmente di fornire informazioni alle persone offese in relazione ai diritti e all’assistenza ad essi assicurata sin dall’inizio del procedimento, in una lingua a questi comprensibile, anche attraverso la predisposizione di modelli informativi nelle lingue straniere maggiormente diffuse.

Le indicazioni riportate nelle Direttive della Procura di Torino pongono importanti basi per una costruttiva collaborazione tra le parti al fine di consentire una efficace repressione dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico – religiosa ed una maggiore.


Il documento di indirizzo


 

 

 

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