Reddito di autonomia: la Giunta Regionale Lombarda ignora la Corte Costituzionale e insiste con le politiche discriminatorie

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La Giunta Regionale Lombarda ha approvato cinque misure volte al sostegno dei soggetti a basso reddito due delle quali contengono requisiti illegittimi e discriminatori a danno degli stranieri.

La Giunta Regionale Lombarda ha approvato, con D.G.R. dell’8.10.2015, cinque misure volte al sostegno delle famiglie a basso reddito, degli anziani, dei disabili e dei disoccupati. Si tratta delle seguenti prestazioni:

Zero Ticket sanitario (DGR X/4153): esenzione dal pagamento del super ticket per visite ed esami a favore dei titolari di redditi familiari imponibili fino a 18.000 euro;
Progetto di inserimento lavorativo (DGR X/4151): contributo di 300,00 euro mensili per un massimo di sei mesi destinato a disoccupati da almeno trentasei mesi, con redditi ISEE            inferiori a 18.000 euro;
Assegno di autonomia (DGR X/4152): voucher di 400,00 euro mensili per un anno per l’acquisizione o il mantenimento di autonomia personale nel proprio contesto di vita per anziani e disabili in condizione di non autosufficienza e a forte rischio d’esclusione;
Bonus Bebè (DGR X/4152): contributo di 800,00 euro una tantum per il secondo figlio, e 1.000 euro dal terzo per i soli bimbi nati dal 8.10.2015 al 31.12.2015,  per le famiglie con redditi ISEE sino a 30.000 euro;
Bonus Affitti (DGR X/4154): contributo di 800,00 euro una tantum destinato alle famiglie con reddito ISEE-FSA compreso tra euro 7.000 a euro 9.000 e residenti in uno dei 150 Comuni nei comuni lombardi ad elevata tensione abitativa;

I benefici sub d) e), cioè il bonus bebè e il bonus affitti, prevedono requisiti di accesso in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e destinati a produrre effetti discriminatori in danno degli stranieri.

In particolare:

Bonus bebè

E’ previsto il requisito della residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori indipendentemente dalla loro nazionalità (Allegato A – DGR. X/4152).

Analoghe clausole contenute in Leggi Regionali sono state più volte esaminate dalla Corte Costituzionale, la quale  ha sempre affermato che, una volta individuato un bisogno, non vi è alcun motivo per presumere che coloro che siano residenti da un periodo inferiore abbiano un bisogno minore…“ non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno e di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione” (Cort. Cost. sent. 40/2011).

In particolare la Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con l’art. 3 Cost.:

  • del requisito di residenza per almeno  24 mesi nella regione per: a)  l’accesso al fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale; b) il diritto a percepire assegni di studio (Corte Cost. sent. 222/2013);
  • del requisito di residenza per almeno 8 anni nella regione per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica   (Corte Cost. sent. 168/2014).

Tale ultima sentenza, in particolare, ha ritenuto illegittimo il requisito con riferimento ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (che in Lombardia sono oltre il 60% del totale) poiché questi, in virtù dell’art. 11 della direttiva 2003/109/CE godono del diritto alla parità di trattamento rispetto agli italiani e verrebbero invece svantaggiati da un requisito di lungoresidenza.

Si aggiunga che in questo caso il requisito di residenza è richiesto ad entrambi i genitori colpendo così in particolare le famiglie straniere nelle quali – come è noto – l’arrivo in Italia avviene gradualmente e in modo differenziato per i due coniugi, con l’effetto di negare il beneficio a padri o madri che vivono e lavorano sul territorio lombardo da ben più di 5 anni.

E ancora si aggiunga che detto requisito, oltre a colpire in misura proporzionalmente maggiore gli stranieri – che hanno tendenzialmente periodi di residenza più ridotti –  colpisce irragionevolmente anche quegli italiani che, per ragioni di lavoro o di famiglia, sono più disponibili (o sono costretti) ad una maggiore mobilità geografica, sanzionando così proprio quella adattabilità delle persone alle esigenze produttive che da ogni parte viene invocata come motore della ripresa economica.

Bonus affitti

Sono previsti, per i soli stranieri, due requisiti aggiuntivi rispetto agli italiani:

a) la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2);

b) l’esercizio di una regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2).

Il primo requisito è stato anch’esso più volte esaminato dalla Corte Costituzionale che ha concluso per la sua illegittimità.  In particolare la Corte ha ritenuto illegittimi i seguenti requisiti di “lungoresidenza” previsti per i soli stranieri:

  • 36 mesi di residenza nella Regione per l’accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (Corte Cost. sent. 40/2011);
  • 5 anni di residenza nella Regione per l’accesso all’assegno regionale al nucleo familiare (Corte Cost. sent. 133/2013);
  • 5 anni di residenza sul territorio nazionale per l’accesso a tutte le prestazioni (Cort. Cost. sent. 222/2013);
  • 5 anni di residenza nella provincia di Bolzano per le “prestazioni sociali di natura economica”  (Corte Cost. sent. 2/2013);
  • 5 anni di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per prestazioni per il diritto allo studio universitario (Corte Cost. sent. 2/2013);
  • 1 anno di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per sovvenzioni all’apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. sent. 2/2013);
  • 3 anni di residenza ininterrotta nella provincia di Trento per l’assegno di cura (Corte Cost. 172/2013);
  • 5 anni di residenza sul territorio nazionale per l’accesso a tutte le prestazioni di invalidità (Corte Cost. sent. 187/2010329/2011; 40/2013; 22/2015).

Il secondo requisito dello svolgimento di una regolare attività lavorativa, lo stesso è   previsto dall’art. 40 comma 6 TUI per l’accesso agli alloggi di edilizia popolare (ERP), ma è del tutto irragionevole laddove si tratti – come in questo caso – di erogazioni monetarie ai soggetti poveri che normalmente sono poveri proprio perché disoccupati.

Alla luce di questi numerosissimi e autorevoli precedenti, appare evidente che la Giunta Lombarda ha ritenuto di muoversi in contrasto con i principi del nostro ordinamento per affermare quella ideologia del “prima i nostri” che in realtà contrasta con gli stessi interessi degli italiani e determina illegittimi effetti di esclusione a danno degli stranieri.

ASGI, assieme ad Avvocati per Niente ONLUS, ha pertanto inviato un lettera alla Regione con la quale invita la stessa a modificare le delibere assunte nelle parti sopra richiamate, così da evitare il verificarsi di situazione di irragionevole disparità di trattamento con la conseguente necessità di azioni giudiziarie a tutela dei diritti dei soggetti esclusi.

A cura del servizio antidiscriminazione dell’ASGI, progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

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