Il permesso per attesa occupazione va comunque rilasciato a chi ha perso il lavoro durante la regolarizzazione

Tipologia del contenuto:Notizie

A seguito della decisione n. 5243 del 17 novembre 2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Terza Sezione – il Ministero dell’Interno ha diffuso la circolare  del 5 febbraio 2016, n. 589.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso in appello proposto da un cittadino straniero avverso la sentenza del TAR Veneto 567/2014 in merito ad un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità emanato dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione, relativamente ad una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 109 del 2012.
La sentenza puntualizza come la concessione del permesso di soggiorno per attesa di occupazione costituisca l’unica alternativa legale all’espulsione dello straniero, nel caso di una interruzione del rapporto di lavoro successiva alla domanda di regolarizzazione, ma precedente alla verifica conclusiva ai fini della stipula del contratto di soggiorno. Il caso di specie consente ai giudici di Palazzo Spada di affermare come il legislatore abbia disciplinato diversamente le tipologie previste dal comma 11 bis e dai commi 11 ter e quater del D.LGS. 109/2012, stabilendo, nel secondo caso, che qualora il rapporto di lavoro si interrompa, si presuppone la sua provata o evidente esistenza.

La circolare

Fonte: Ministero dell’Interno

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